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L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) e' autorizzato a concedere multe ai Comuni per l'attuazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi, a carattere economico e popolare, di cui all'articolo 20 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. I contributi di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, spettanti per l'acquisto di aree comprese nei piani di cui al precedente comma saranno versati all'I.N.F.I.R. a garanzia dei mutui contratti dai Comuni. All'atto dell'assegnazione dell'area compresa nel piano della zona destinata alla costruzione degli alloggi di carattere economico e popolare sara' operato tra i proprietari sinistrati ed il Comune il conguaglio tra il valore dell'area e l'importo del contributo relativo all'area stessa.
Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 20 dicembre 1964
