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((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui allo articolo 1 ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonche' alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilita' pubblica. Le aree sono assegnate gratuitamente ai Comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente. Il Ministro per i lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri per l'assegnazione delle aree. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la legge 29 settembre 1964, n. 847)).
Testo in vigore dal 20 dicembre 1964 al 27 giugno 1975
