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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere a totale carico dello stanziamento di cui allo articolo 1 ed in sostituzione dei Comuni, alle espropriazioni delle aree edificabili ricadenti nei piani di zona o nei piani di ricostruzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nonche' alle espropriazioni delle aree ricadenti nei piani di zona e destinate alla viabilita' pubblica. Le aree sono assegnate gratuitamente ai Comuni per l'attuazione dei piani di cui al comma precedente. Il Ministro per i lavori pubblici determina con proprio decreto i criteri per l'assegnazione delle aree. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione si applica la legge 29 settembre 1964, n. 847. ((L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione della pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza. L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti e' effettuata secondo i criteri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento di assegnazione delle aree e' revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati. Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione saranno trasferite gratuitamente in proprieta' agli assegnatari aventi titolo alla concessione del contributo per la ricostruzione, con provvedimento del sindaco da trascrivere a norma dell'articolo 2645 del codice civile)).
Testo in vigore dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010
