Art. 25 — Indennità per funzioni superiori
Salvo quanto previsto dai successivi articoli 26 e 27, l'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore e' attribuito dalle stesse autorita' competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta. Ai fini del conferimento dell'incarico, dovra' tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le piu' recenti promozioni di qualifica. L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse. L'incarico puo' essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per la attribuzione di funzioni superiori, sempreche' sussista l'impossibilita' di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico e' attribuito su designazione del consiglio di amministrazione o della competente commissione centrale del personale, sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire. In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennita' non pensionabile. L'indennita' prevista dal presente articolo non compete per le giornate di assenza dal servizio per qualsiasi causa ad eccezione di quelle per riposo settimanale e festivita' infrasettimanali.
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
