Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il servizio prestato dopo il 1 febbraio 1958 dal personale di cui al precedente articolo, assunto per pubblico concorso non riservato ovvero per chiamata diretta in base a leggi speciali, puo' essere ricongiunto, a domanda, con quello ferroviario. Il termine per la domanda e' di 6 mesi dalla data di passaggio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ovvero, per quelli gia' in servizio ferroviario alla data di entrata in vigore della presente legge, di 6 mesi a decorrere da quest'ultima. E' altresi' ricongiungibile, con le stesse modalita', il servizio reso anteriormente al 1 febbraio 1958, gia' riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale o per il quale sia stata prodotta tempestiva istanza in base alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236. La ricongiunzione sara' operante sia ai fini del raggiungimento del limite di servizio per il collocamento a riposo che ai fini del trattamento di quiescenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-02-26;94~art3 · fonte del testo