Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il personale che, per il servizio prestato e del quale ottiene la ricongiunzione ai sensi del precedente articolo 3, abbia conseguito, a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori, l'assegno vitalizio, perdera' il godimento di quest'ultimo e dovra' rimborsare le quote percepite durante la nuova prestazione. Il personale stesso che abbia conseguito invece l'indennita' per una volta tanto, utilizzata in tutto o in parte per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, perdera' ogni diritto derivantegli dalla detta posizione assicurativa che sara' annullata con le modalita' di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 42 della legge 22 novembre 1962, numero 1646. L'eventuale eccedenza dell'indennita' corrisposta all'interessato, dovra' essere recuperata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-02-26;94~art4 · fonte del testo