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Il servizio prestato dopo il 1 febbraio 1958 dal personale di cui al precedente articolo, assunto per pubblico concorso non riservato ovvero per chiamata diretta in base a leggi speciali, puo' essere ricongiunto, a domanda, con quello ferroviario. Il termine per la domanda e' di 6 mesi dalla data di passaggio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ovvero, per quelli gia' in servizio ferroviario alla data di entrata in vigore della presente legge, di 6 mesi a decorrere da quest'ultima. E' altresi' ricongiungibile, con le stesse modalita', il servizio reso anteriormente al 1 febbraio 1958, gia' riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale o per il quale sia stata prodotta tempestiva istanza in base alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236. La ricongiunzione sara' operante sia ai fini del raggiungimento del limite di servizio per il collocamento a riposo che ai fini del trattamento di quiescenza.

Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

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