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Il personale che, per il servizio prestato e del quale ottiene la ricongiunzione ai sensi del precedente articolo 3, abbia conseguito, a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori, l'assegno vitalizio, perdera' il godimento di quest'ultimo e dovra' rimborsare le quote percepite durante la nuova prestazione. Il personale stesso che abbia conseguito invece l'indennita' per una volta tanto, utilizzata in tutto o in parte per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, perdera' ogni diritto derivantegli dalla detta posizione assicurativa che sara' annullata con le modalita' di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 42 della legge 22 novembre 1962, numero 1646. L'eventuale eccedenza dell'indennita' corrisposta all'interessato, dovra' essere recuperata.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
