Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I servizi da assuntore - anche se prestati in impianti non classificati, resi anteriormente al 1 febbraio 1958 dal personale ferroviario, in servizio o titolare di pensione, che non sia stato iscritto al Fondo di previdenza assuntori - possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento o del miglioramento della pensione ferroviaria, con le norme previste dall'articolo 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, su domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo dovuto per il riconoscimento di cui sopra sara' commisurato allo stipendio goduto alla data della domanda, se trattasi di personale in servizio ferroviario, o su quello preso a base per la pensione, ragguagliato alle tabelle in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, se trattasi di personale cessato dal servizio o dei loro aventi causa. Nel caso di titolari di trattamento di quiescenza, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge. Il costo del riconoscimento puo' essere rateizzato in un periodo di tempo non superiore alla meta' di quello riconosciuto.
Testo in vigore dal 10 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
