Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La norma che limita la possibilità di riscatto del servizio reso in qualità di "assuntore" presso le Ferrovie dello Stato ad un massimo di venti anni anteriori al 1^ gennaio 1958 non preclude il diritto del lavoratore a godere, in vecchiaia, di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38 Cost.), e - tenuto conto della diversa "qualità" del lavoro prestato anteriormente a quella data - si giustifica sia per la necessità di far riferimento a situazioni non eccessivamente risalenti e, dunque, più facilmente documentabili, sia per l'esigenza di contenere l'onere finanziario a carico del bilancio dello Stato. Trattasi, pertanto, di corretto esercizio della discrezionalità che al legislatore compete in ordine al beneficio dell'ammissione a riscatto. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, L. 6 gennaio 1963 n. 13).
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 35 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008. 123 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il primo ed il secondo comma dell'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti del trattamento previdenziale di cui agli articoli 17 e 18 e' riconoscibile per intero di servizio prestato come assuntore negli ultimi venti anni. Non sono riconoscibili i periodi di prestazione antecedenti ad interruzione dovute:
tolto: a) a volonta' dell'assuntore;
tolto: b) ed altre cause, quando si tratti d interruzione continuativa superiore a tre anni il caso in cui l'interruzione sia dovuta a servizio militare, prigionia, deportazione o a cause a queste assimilabili". Le disposizioni contenute nei suddetti commi decorrono dal 1 febbraio 1958. E' fatta salva, se pur favorevole, la posizione gia' conseguita in base all'articolo 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-01-06;13~art10 · fonte del testo