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Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dai seguenti: "Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi". Dopo l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' aggiunto il seguente: "Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999
