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Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dai seguenti: "Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi". Dopo l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' aggiunto il seguente: "Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 248/1983

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1983

    Come la Corte ha precisato, il diritto di difesa sarebbe violato qualora la nozione di "procedimento" nel quale il secondo comma dell'art. 24 Cost. garantisce la difesa quale diritto inviolabile, venisse intesa, riguardo al processo penale, in senso restrittivo, escludendo quelle attività "preordinate a una pronuncia penale che si traducono in processi verbali di cui è consentita la lettura in dibattimento". Di conseguenza, come la Corte ha anche precisato, nel concetto di "procedimento" nel quale deve realizzarsi il diritto di difesa, devono ritenersi compresi gli atti di polizia giudiziaria di cui all'art. 225 cod. proc. pen., e in particolare, in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, la fase di revisione delle analisi previste dall'art. 44 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033. Pertanto, l'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, (come sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650) limitandosi ad attribuire ai laboratori provinciali di igiene e profilassi le funzioni di controllo sugli scarichi non prevedendo che lo stesso ufficio debba dare avviso al titolare dello scarico del giorno in cui verranno effettuate le analisi in modo da consentire che l'interessato possa essere presente ed eventualmente farsi assistere da un consulente di parte, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. e va, quindi, dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare all'esecuzione delle analisi.

    Art. 466 c.p.p. · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 18 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 6 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art18 · fonte su Normattiva