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L'importo per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno, di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e' fissato nella misura annua dell'uno per cento delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.
Testo in vigore dal 12 maggio 1983 al 1 gennaio 1993
