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Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni oltre sei mesi dalla data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti altresi' gli interessi sull'intera somma che risulti dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del sei per cento in ragione d'anno.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008
