La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 998, e' effettuata altresi' in relazione degli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data di raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Testo vigente dal 10 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;84~art1 · fonte del testo