La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 388, e' effettuata anche in relazione agli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data del raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennita' di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278.

Testo vigente dal 22 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-06-30;492~art1 · fonte del testo