Ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.

Testo vigente dal 20 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 253/1982

    Questione infondata
    29 dicembre 1982

    Questioni già dichiarate non fondate. - S. n. 152/1982.

    Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 224/1982

    Questione infondata
    16 dicembre 1982

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 152/1982.

    Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-12-16;858~art1 · fonte su Normattiva