(( E' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi)). La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio e' tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalita' di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attivita' dell'imprenditore committente. Non e' lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 dicembre 1980, n. 858

1

La L. 16 dicembre 1980, n. 858,ha disposto (con l'art. 1)che ai sensi del presente articolo "e' lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilita', anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o piu' imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi". La L. 858/1980 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, limitatamente all'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della legge 877/1973

Testo vigente dal 21 dicembre 1980

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 253/1982

    Questione infondata
    29 dicembre 1982

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sollevate dal Pretore di Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di cons…

    Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 224/1982

    Questione infondata
    16 dicembre 1982

    dichiara la manifesta infondatezza: 1) delle questioni di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., sollevate dai Pretori di Pescia, di Pistoia e di Treviglio, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dell…

    Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 152/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost., e degli artt. 1 e 3 della legge 16 dicembre 1980, n. 858, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevate dai Pretori di Pistoia e di Poppi, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sed…

    Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 73 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;877~art1 · fonte su Normattiva