I posti non coperti, entro l'anno accademico durante il quale si e' concluso il concorso, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2. La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalita' di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103. I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali. In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati, il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facolta' interessate.

Testo vigente dal 10 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-09;705~art20 · fonte su Normattiva