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In attesa del previsto riordinamento generale della materia, lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, aumentato con l'articolo 1 della legge 5 agosto 1975, n. 410, e' elevato a decorrere dall'esercizio 1976, a 7 miliardi e 500 milioni. Nell'assegnazione dei contributi si terra' conto delle esigenze connesse allo sviluppo delle attivita' teatrali a gestione pubblica, cooperativistica, privata e di sperimentazione, anche in rapporto all'attuazione delle iniziative intese a realizzare un ampio decentramento delle attivita' stesse. Una parte non superiore al 10 per cento dello stanziamento integrativo previsto dalla presente legge viene erogata, limitatamente all'anno 1977, agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.

Testo in vigore dal 26 aprile 1977 al 12 marzo 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;141~art1 · fonte del testo