Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

In attesa del previsto riordinamento generale della materia, lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, aumentato con l'articolo 1 della legge 5 agosto 1975, n. 410, e' elevato a decorrere dall'esercizio 1976, a 7 miliardi e 500 milioni. Nell'assegnazione dei contributi si terra' conto delle esigenze connesse allo sviluppo delle attivita' teatrali a gestione pubblica, cooperativistica, privata e di sperimentazione, anche in rapporto all'attuazione delle iniziative intese a realizzare un ampio decentramento delle attivita' stesse. Una parte non superiore al 10 per cento dello stanziamento integrativo previsto dalla presente legge viene erogata, limitatamente all'anno 1977, agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.123

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 febbraio 1982, n.43

1

La L. 17 febbraio 1982, n.43 ha disposto (con l'art.1 comma 5) che:" Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, e' aumentato, limitatamente allo esercizio 1982, di lire 23.200 milioni."

L. 10 maggio 1983, n.1982

2

La L. 10 maggio 1983, n.1982 ha disposto (con l'art.1 comm 5) la modifica dell'art.1.

L. 13 luglio 1984, n.311

3

La L. 13 luglio 1984, n.311 ha disposto (con l'art.1 comma 3) che:" Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione dell'attivita' all'estero, destinato alle attivita' teatrali di prosa, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, e' ulteriormente integrato di lire 11 miliardi per l'esercizio finanziario 1984, dei quali non meno di lire 500 milioni per l'istituto nazionale del dramma antico per l'effettuazione degli spettacoli classici nel teatro greco di Siracusa."

Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1984

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 1 agosto 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1984, n.311

    La L. 13 luglio 1984, n.311 ha disposto (con l'art.1 comma 3) che:" Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione dell'attivita' all'estero, destinato alle attivita' teatrali di prosa, aumentato con legge 10 maggio 1983, n. 182, e' ulteriormente integrato di lire 11 miliardi per l'esercizio finanziario 1984, dei quali non meno di lire 500 milioni per l'istituto nazionale del dramma antico per l'effettuazione degli spettacoli classici nel teatro greco di Siracusa."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;141~art1 · fonte del testo