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In attesa del previsto riordinamento generale della materia, lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, aumentato con l'articolo 1 della legge 5 agosto 1975, n. 410, e' elevato a decorrere dall'esercizio 1976, a 7 miliardi e 500 milioni. Nell'assegnazione dei contributi si terra' conto delle esigenze connesse allo sviluppo delle attivita' teatrali a gestione pubblica, cooperativistica, privata e di sperimentazione, anche in rapporto all'attuazione delle iniziative intese a realizzare un ampio decentramento delle attivita' stesse. Una parte non superiore al 10 per cento dello stanziamento integrativo previsto dalla presente legge viene erogata, limitatamente all'anno 1977, agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 febbraio 1982, n.43
1La L. 17 febbraio 1982, n.43 ha disposto (con l'art.1 comma 5) che:" Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, e' aumentato, limitatamente allo esercizio 1982, di lire 23.200 milioni."
Testo in vigore dal 12 marzo 1982 al 1 giugno 1983
