Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e' autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalita' di ripartizione delle predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determi- nate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-29;113~art4 · fonte su Normattiva