Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane

Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1989 al 26 giugno 2012. 283 parole tolte.

tolto: I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le societa' consortili gli ammontari minimi del capitale previsti del codice civile per le societa' per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilita' limitata, ciascuna impresa non potra' comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo o del capitale. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle societa' consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; e' fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilita' delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;83~art2 · fonte del testo