Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le societa' consortili gli ammontari minimi del capitale previsti del codice civile per le societa' per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilita' limitata, ciascuna impresa non potra' comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non puo' superare il 20 per cento del fondo o del capitale. I consorzi e le societa' consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle societa' consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443. I consorzi e le societa' consortili di cui all'articolo 1 non possono distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero determina la revoca dei benefici previsti dalla legge stessa, previa assegnazione di un termine di un anno per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite; e' fatta salva, fino alla scadenza dei termini di adeguamento, l'applicabilita' delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.
Testo in vigore dal 10 marzo 1989 al 26 giugno 2012
