Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1989 al 26 giugno 2012. 359 parole tolte in 9 capoversi.

tolto: Ai consorzi e societa' consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi finanziari annuali, purche' gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile, dei programmi di attivita' nonche' di una dettagliata relazione concernente le specifiche attivita' svolte. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorita' ai consorzi e alle societa' consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attivita' di cui al n. 1) del primo comma dell'articolo 2195 del codice civile, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

tolto: a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

tolto: b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

tolto: c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

tolto: d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

tolto: e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle piu' rappresentantive a livello nazionale;

tolto: f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione;

tolto: g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE). Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, e' integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la societa' consortile che richiede i contributi. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Si provvedera' anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalita' di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;83~art4 · fonte del testo