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A decorrere dall'esercizio 1973, per il sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, e' stanziata annualmente in bilancio la somma di lire 4 miliardi, nella quale resta assorbita la quota pari a un terzo del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gia' integrata con l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126. Per la concessione dei contributi dovranno essere tenute in particolare considerazione le richieste dei teatri a gestione pubblica, degli organismi teatrali costituiti fra enti locali o dalle regioni e degli enti teatrali, e le iniziative destinate alla diffusione del teatro e della cultura teatrale organizzate da istituti universitari, da comitati e associazioni culturali e di categoria, dai complessi di sperimentazione teatrale e dai gruppi teatrali cooperativi.

Testo in vigore dal 24 agosto 1973 al 11 settembre 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-08-09;513~art2 · fonte su Normattiva