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A decorrere dall'esercizio 1973, per il sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, e' stanziata annualmente in bilancio la somma di lire 4 miliardi, nella quale resta assorbita la quota pari a un terzo del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gia' integrata con l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126. 123 Per la concessione dei contributi dovranno essere tenute in particolare considerazione le richieste dei teatri a gestione pubblica, degli organismi teatrali costituiti fra enti locali o dalle regioni e degli enti teatrali, e le iniziative destinate alla diffusione del teatro e della cultura teatrale organizzate da istituti universitari, da comitati e associazioni culturali e di categoria, dai complessi di sperimentazione teatrale e dai gruppi teatrali cooperativi.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La 5 agosto 1975, n.410 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " A decorrere dall'esercizio 1975 ed in attesa di un riordinamento generale della materia a far tempo dal 1 luglio 1976 lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, e' elevato a lire 5 miliardi e 500 milioni".
L. 13 aprile 1977, n. 141
2La L. 13 aprile 1977, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " In attesa del previsto riordinamento generale della materia, lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, aumentato con l'articolo 1 della legge 5 agosto 1975, n. 410, e' elevato a decorrere dall'esercizio 1976, a 7 miliardi e 500 milioni". il;
L. 8 gennaio 1979, n. 7
3La L. 8 gennaio 1979, n. 7 ha disposto (con l'art. 1) che " In attesa della legge di riforma delle attivita' teatrali di prosa, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1979, lo stanziamento annuo di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, aumentato con legge 5 agosto 1975, n. 410 e con legge 13 aprile 1977, n. 141, e' ulteriormente aumentato di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1978, e di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979"
Testo in vigore dal 2 febbraio 1979 al 27 marzo 1980
