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A decorrere dall'esercizio 1973, per il sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, e' stanziata annualmente in bilancio la somma di lire 4 miliardi, nella quale resta assorbita la quota pari a un terzo del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, gia' integrata con l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126. 1 Per la concessione dei contributi dovranno essere tenute in particolare considerazione le richieste dei teatri a gestione pubblica, degli organismi teatrali costituiti fra enti locali o dalle regioni e degli enti teatrali, e le iniziative destinate alla diffusione del teatro e della cultura teatrale organizzate da istituti universitari, da comitati e associazioni culturali e di categoria, dai complessi di sperimentazione teatrale e dai gruppi teatrali cooperativi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La 5 agosto 1975, n.410 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " A decorrere dall'esercizio 1975 ed in attesa di un riordinamento generale della materia a far tempo dal 1 luglio 1976 lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, e' elevato a lire 5 miliardi e 500 milioni".
Testo in vigore dal 11 settembre 1975 al 11 maggio 1977
