Interventi in favore dell'economia nazionale

Art. 11 — Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche

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Le provvidenze disposte dagli articoli 2 e 3 della legge 25 luglio 1957, n. 595, nonche' quelle disposte dall'articolo 2, 1° comma, della legge 18 marzo 1958, n. 310, sono estese a favore delle aziende agricole delle province di Padova, Rovigo, Ferrara, Udine, Ascoli Piceno e Teramo, danneggiate dalle inondazioni ed allagamenti verificatisi durante il 1958 e nella primavera ed estate del 1959. E' altresi', esteso a favore delle stesse aziende il beneficio previsto dall'articolo 7 della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, con riferimento alle rate di mutuo scadenti nell'anno 1959 e sino al 31 dicembre 1960. Le autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 24, 1° e 2° comma, della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, nonche' dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, numero 310, sono aumentate complessivamente di lire 750 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60. Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e per le foreste, sara' provveduto al riparto della detta, somma di lire 750 milioni tra gli interventi previsti dal 1° comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art11 · fonte del testo