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E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per la concessione a favore degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, del concorso statale in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di case popolari. Gli enti anzidetti sono autorizzati a contrarre mutui per la parte di spesa non coperta dal contributo statale. La somma di lire 10 miliardi sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art18 · fonte del testo