Interventi in favore dell'economia nazionale

Art. 23 — Cassa per il Mezzogiorno

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La dotazione complessiva a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dal l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' aumentata da lire 2.040 miliardi a lire 2.069 miliardi. La maggiore somma di lire 29 miliardi e' assegnata, nell'esercizio finanziario 1959-60, come segue:

  • a)lire 7 miliardi al potenziamento dei programmi inerenti alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani nonche' ad opere pubbliche di bonifica nei comprensori di bonifica montana, con particolare riguardo al completamento delle opere gia' iniziate;
  • b)lire 5 miliardi per l'attuazione e la esecuzione di opere irrigue in Sardegna;
  • c)lire 12 miliardi per interventi nel settore turistico e nella viabilita' turistica;
  • d)lire 5 miliardi per gli interventi a favore dell'istruzione professionale previsti dal 1° comma del l'articolo 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art23 · fonte del testo