Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010. 132 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente articolo 27 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sostituisce quello assentibile, per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia, a norma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non applicabile per la parte regolata dalla presente legge. Detto contribuito sara' destinato:
tolto: a) per lire 500.000.000 all'acquisto e all'espropriazione degli immobili occupati;
tolto: b) per lire 655.000.000 alla copertura, dedotta l'alea del 10 per cento a carico della concessionaria, dell'aumento verificatosi nei costi dei materiali, dei trasporti e della manodopera, rispetto ai corrispondenti costi riconosciuti ammissibili per il mese di dicembre 1951 in sede di redazione delle perizie originarie.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art28 · fonte del testo