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Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente articolo 27 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sostituisce quello assentibile, per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia, a norma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non applicabile per la parte regolata dalla presente legge. Detto contribuito sara' destinato:
- a)per lire 500.000.000 all'acquisto e all'espropriazione degli immobili occupati;
- b)per lire 655.000.000 alla copertura, dedotta l'alea del 10 per cento a carico della concessionaria, dell'aumento verificatosi nei costi dei materiali, dei trasporti e della manodopera, rispetto ai corrispondenti costi riconosciuti ammissibili per il mese di dicembre 1951 in sede di redazione delle perizie originarie. 4a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 gennaio 1963, n.14
4aLa L. 6 gennaio 1963, n.14 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la ferrovia Trento-Male' sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, di qualsiasi forma di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi."
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010
