Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La trattenuta a garanzia della buona esecuzione delle opere, prevista dall'articolo 1 della legge 1 novembre 1952, n. 1349, potra' essere ridotta, a giudizio del Ministro per i trasporti, dal 10 per cento al 5 per cento, e potra' essere svincolata dopo il collaudo definitivo cui i singoli tronchi della nuova linea dovranno essere sottoposti alla distanza di almeno un anno dalla loro apertura provvisoria all'esercizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art30 · fonte del testo