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La trattenuta a garanzia della buona esecuzione delle opere, prevista dall'articolo 1 della legge 1 novembre 1952, n. 1349, potra' essere ridotta, a giudizio del Ministro per i trasporti, dal 10 per cento al 5 per cento, e potra' essere svincolata dopo il collaudo definitivo cui i singoli tronchi della nuova linea dovranno essere sottoposti alla distanza di almeno un anno dalla loro apertura provvisoria all'esercizio.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
