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La trattenuta a garanzia della buona esecuzione delle opere, prevista dall'articolo 1 della legge 1 novembre 1952, n. 1349, potra' essere ridotta, a giudizio del Ministro per i trasporti, dal 10 per cento al 5 per cento, e potra' essere svincolata dopo il collaudo definitivo cui i singoli tronchi della nuova linea dovranno essere sottoposti alla distanza di almeno un anno dalla loro apertura provvisoria all'esercizio.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art30 · fonte del testo