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Coloro che intendano demolire il naviglio di cui all'articolo 43 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 44, domanda, corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo ed il tonnellaggio, delle navi da demolire e di quelle da costruire; i dati necessari per la determinazione del contributo relativo ad un tonnellaggio di stazza lorda pari al 75 per cento di quello da demolire a norma, del medesimo articolo 44; il nome del cantiere costruttore nonche' l'epoca presunta di inizio dei lavori delle navi di nuova costruzione. Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purche' documentate e redatte a norma del comma precedente. L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni e' concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo 53 previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 43.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 3 febbraio 1962
