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Coloro che intendano demolire il naviglio di cui all'articolo 43 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 44, domanda, corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo ed il tonnellaggio, delle navi da demolire e di quelle da costruire; i dati necessari per la determinazione del contributo relativo ad un tonnellaggio di stazza lorda pari al 75 per cento di quello da demolire a norma, del medesimo articolo 44; il nome del cantiere costruttore nonche' l'epoca presunta di inizio dei lavori delle navi di nuova costruzione. Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purche' documentate e redatte a norma del comma precedente. L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni e' concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo 53 previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 43. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 1962, n.2

2

La L. 9 gennaio 1962, n.2 ha disposto (con l'art. 1) che "La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7."

Testo in vigore dal 3 febbraio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 3 febbraio 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 1962, n.2

    La L. 9 gennaio 1962, n.2 ha disposto (con l'art. 1) che "La validita' delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e' estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata ai comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art46 · fonte del testo