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Qualora i singoli proprietari con le navi da demolire non raggiungano un tonnellaggio sufficiente per la costruzione di nuovo naviglio avente i requisiti di cui all'articolo 13, possono raggrupparsi con altri proprietari, assumendo la forma della comproprieta' prevista dall'articolo 258 e seguenti del Codice della navigazione o costituendo una delle societa' previste dal Codice civile, con conferimento della caratura delle navi da demolire. Gli atti e formalita' relativi alla costituzione dei raggruppamenti e delle societa' ed al conferimento della caratura delle navi, ai fini del comma precedente, sono esenti da ogni tributo.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art47 · fonte del testo