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Qualora i singoli proprietari con le navi da demolire non raggiungano un tonnellaggio sufficiente per la costruzione di nuovo naviglio avente i requisiti di cui all'articolo 13, possono raggrupparsi con altri proprietari, assumendo la forma della comproprieta' prevista dall'articolo 258 e seguenti del Codice della navigazione o costituendo una delle societa' previste dal Codice civile, con conferimento della caratura delle navi da demolire. Gli atti e formalita' relativi alla costituzione dei raggruppamenti e delle societa' ed al conferimento della caratura delle navi, ai fini del comma precedente, sono esenti da ogni tributo.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
