Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1966 al 16 dicembre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'esecuzione dei lavori di completamento della ferrovia (armamento, impianti fissi, elettrificazione) secondo progetti da approvarsi sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati a corrispondere alla societa' un corrispettivo in capitale non differito di lire 2.061 milioni. E' data facolta' ai Ministri predetti di autorizzare l'esecuzione di dette opere anche in pendenza della convenzione di cui all'articolo 36. I pagamenti potranno essere effettuati per importi di lavori non inferiori a lire 50 milioni, e con trattenuta di un ventesimo a garanzia del collaudo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art37 · fonte del testo