Art. 62 — Prosecuzione e completamento dei lavori di ripristino dello opere e degli impianti del porto di Genova
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova, distrutti o danneggiati dalla mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1956, numero 840, e' aumentata da lire 8 miliardi a lire 11 miliardi. La maggiore somma di lire 3 miliardi sara' stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art62 · fonte del testo