Art. 61 — Edifici giudiziari
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. 141 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la concessione di contributi straordinari, nella misura non superiore al 50 per cento dell'importo riconosciuto ammissibile dagli organi competenti, per la costruzione, l'adattamento ed il completamento di edifici adibiti a sedi di uffici giudiziari. La misura dei contributi sara' stabilita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quelli per il tesoro e l'interno. Detti contributi non sono cumulabili con le provvidenze previste dalla legge 25 giugno 1956, n. 702, e dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui occorrenti per la parte non coperta dal contributo di cui ai primi due commi. La somma di lire 3 miliardi sara' iscritta nello stato di previsione della spesa, del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1959-60.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art61 · fonte del testo