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Art. 62 — Prosecuzione e completamento dei lavori di ripristino dello opere e degli impianti del porto di Genova

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Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova, distrutti o danneggiati dalla mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1956, numero 840, e' aumentata da lire 8 miliardi a lire 11 miliardi. La maggiore somma di lire 3 miliardi sara' stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;622~art62 · fonte del testo