Posta la legittimità dell'intervento straordinario dello Stato per un eccezionale programma di realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, (v. massima A) sono da ritenersi legittimi anche gli interventi di organi statali, necessari per l'attuazione della speciale procedura esecutiva prevista dalla l. n. 211 del 1992: approvazione dei programmi di intervento nonché la relativa individuazione delle fonti di finanziamento a carico dello Stato da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - C.I.P.E.T. - (art. 5, primo comma, stessa l. n. 211 del 1992); approvazione dei progetti secondo le disposizioni statali concernenti la costruzione di ferrovie metropolitane (art. 2, l. 29 dicembre 1969, n. 1042) quale condizione per la erogazione dei finanziamenti di competenza statale (artt. 5, secondo comma, e 7 predetta legge n. 211 del 1992). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo e secondo comma, e 7, l. 26 febbraio 1992, n. 211, sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuazione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost., ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142).
Art. 128 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.