Art. 6-bis — Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive
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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (( La pena eaumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.)) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. (( La pena edella reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva)).
Testo in vigore dal 18 ottobre 2005 al 6 aprile 2007
