Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))
Art. 7 — Turbativa di competizioni agonistiche
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Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1989 al 21 ottobre 2001
