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Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1989 al 21 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:1989-12-13;401~art7 · fonte su Normattiva