Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive))
Art. 8-bis — Casi di giudizio direttissimo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 ottobre 2001 al 6 aprile 2007. Leggi il testo vigente →
Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
Testo in vigore dal 21 ottobre 2001 al 6 aprile 2007
