1.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 1993, N. 149 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 237)). Per le spese di progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, e da essi progettati e diretti, e' riservata una quota non superiore al 5 per cento.
Testo vigente dal 20 luglio 1993
