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Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilita' complessive del fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8. La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20 per cento di cui all'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilita' nette complessive del fondo.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1982 al 11 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;46~art5 · fonte su Normattiva