Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

Art. 15 — Partecipazioni ad azioni comunitarie

Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dimissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale - ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalita' previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, coma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma puo' essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge. In conformita' dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonche' delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli oraganismi comunitari. Il CIPE determina altresi', ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88. Le agevolazioni previste dagli interventi confinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche' per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da spedifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Testo vigente dal 9 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art15 · fonte su Normattiva