Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali
Art. 7 — Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392
Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al terzo comma dell'articolo 27, dopo la parola: "alberghiere" sono aggiunte le seguenti: "o all'esercizio di attivita' teatrali";
- b)al primo comma dell'articolo 28, dopo la parola: "alberghiere" sono inserite le seguenti: "o all'esercizio di attivita' teatrali". Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 27 e al primo comma dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio di attivita' teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto per morosita'. I predetti contratti, alla prima scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo di nove anni, salva la facolta' delle parti di pattuire una durata maggiore. E' facolta' del locatore di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione prevista all'articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la rivalutazione del canone che gia' risulti contrattualmente prevista. Alla scadenza del periodo medesimo si applicano al contratto le disposizioni dell'articolo 28 della citata legge 27 luglio 1978, n. 392.
Testo vigente dal 14 febbraio 2007
